Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/01/1963 n. 1

Art. 16. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione» .

Art. 18. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19. Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica. Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento (16) . (16) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 21. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (17) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, e- leggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (18). (17) Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. (18) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 23. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri (19) . (19)

Articolo così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Capo III - Funzioni del Consiglio regionale

Art. 24. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica (20) . (20) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Capo IV - La formazione delle leggi regionali

Art. 27. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30. La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione» (21). (21) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 32. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso. La Legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33. La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'art. 5 del presente Statuto (22) . (22)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale (23)

Art. 34. La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale (24). (23) Le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. (24)

Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 35. Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi (25). (25)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 36. La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi (26) (26)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 37. La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'art. 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione (27) (27)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 38. Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto. Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regiona- le conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta (28). (28)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 39. Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (29) . (29)

Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 40. L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica (30) . (30) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 41. Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica (31) . (31) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Capo VI - Funzioni del Presidente della Regione (32)

Art. 42. Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne diri ge e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale (33). (32) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. (33) Le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

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